Validità anno scolastico

Contestualmente al riordino della scuola superiore e alla riforma per le classi del biennio dell’indirizzo professionale (D.Lgs. 61/2017), sono cambiate le norme circa la validità formale per la frequenza dell’anno scolastico: all’art.14 c.7 del DPR 122/09 si legge infatti testualmente: per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato”.

Per l’anno scolastico 2022/23 il limite massimo delle ore di assenza (salvo deroghe previste in base a disposizioni ministeriali in seguito ad eventuali situazioni di lockdown) è così fissato:

Classi

h/anno

h/settimanali

Limite minimo di frequenza (ore)

Limite massimo di assenze (ore)

1,2,3,4,5

1056

32

792

264

Il Collegio dei docenti dell’Istituto ALDROVANDI RUBBIANI, nella seduta del_19/05/2022_ha deliberato quanto segue:
sono considerate assenze continuative per le quali è possibile prevedere deroghe ai limiti di cui sopra:

  •   Disposizioni specifiche connesse con lo stato di emergenza sanitaria da COVID-19 (*):

  •   Assenze di più giorni per ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentate con certificato medico;

Assenze continuative (almeno 6 giorni) per malattia documentate da un idoneo certificato medico;

  •   Assenze per terapie e/o cure programmate;

  •   Assenze per testimonianze in tribunale o per procedimenti giudiziari;

  •   Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;

Ogni altro motivo che, a giudizio del consiglio di classe, possa essere considerato rilevante purché debitamente motivato e documentato (es. lutto nella ristretta cerchia familiare, gravi patologie all’interno del nucleo familiare, particolari esigenze o condizioni personali e/o familiari di cui il Consiglio di Classe sia a conoscenza e ne valuti positivamente la consistenza motivazionale).

Tali deroghe sono concesse a condizione che, a giudizio del Consiglio di classe, le assenze complessivamente considerate non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione degli allievi, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo.

La norma citata (Art. 14, c. 7 del DPR 122/09) prevede infatti testualmente: Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite minimo di frequenza. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo”.
Naturalmente, al di là della norma, frequentare le lezioni deve essere
un’opportunità di crescita intellettuale, professionale, culturale ed umana. Se ci sono reali impedimenti che rendono difficile la frequenza, i consigli di classe faranno particolare attenzione a monitorare la situazione delle assenze di ciascun studente assicurando contatti costantemente aggiornati con la famiglia ove necessario.

Einfatti compito del consiglio di classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal Collegio dei Docenti, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste, impediscano comunque di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo.

Se la situazione dell’allievo in termini di assenze dovesse rientrare nelle deroghe previste con la presente, il coordinatore di classe inviterà tempestivamente la famiglia a prendere in considerazione la richiesta di deroga per il computo, al fine delle validità dell’anno scolastico, di tali assenze (modulistica all’ufficio alunni).

Si precisa che l’attività PCTO (ex alternanza scuola-lavoro) nei termini previsti dalla Legge 107/2015 è un percorso curricolare inserito nel PTOF dell’istituzione scolastica. Ne consegue che le eventuali ore di assenza degli allievi durante le attività di stage/formazione/attività in azienda e ogni altro percorso formativo previsto come PCTO, debbono essere conteggiate analogamente a quelle effettuate durante le ore di lezione ordinarie.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Teresa Pintori

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

e per gli effetti dell’art.3,c.2 D.L.gs n. 39/93